Statuto del Centro

 

  • Art. 1 - Istituzione del Centro

1. Presso l’Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro denominato Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità – MACROCRIMES, con sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Ercole I d’Este 37, 44121 Ferrara.

2. Il Centro si configura come Centro ordinario, proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza.

 

  • Art. 2 - Scopi e attività

1. Il Centro persegue i seguenti scopi:

a) lo studio, anche in ottica interdisciplinare, delle questioni giuridiche inerenti il contrasto alla “macrocriminalità” nelle sue diverse manifestazioni (tale, cioè, per la notevole capacità offensiva del soggetto, spesso organizzato e/o per la gravità e diffusività degli effetti: dai crimini contro l'umanità a quelli in materia di immigrazione, alla criminalità organizzata, mafiosa, terroristica, transnazionale; dalla criminalità economica a quella ambientale o alimentare, ai delitti contro la vita, la salute e l'incolumità nella loro dimensione collettiva), attraverso la valorizzazione delle risorse e delle competenze del Dipartimento e dell’Ateneo di Ferrara in questo specifico settore e lo sviluppo di reti di collaborazione con studiosi ed enti omologhi;

b) la collaborazione con enti ed istituzioni attivi nell’ambito del contrasto alla “macrocriminalita” ed alla tutela dei diritti fondamentali a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;

c) la disseminazione delle conoscenze acquisite presso la comunità studentesca e la cittadinanza in generale, anche nell’ottica della creazione di una consapevole cultura di contrasto al crimine organizzato ed alla “macrocriminalità” in tutte le sue manifestazioni.

2. Per il perseguimento di tali scopi, il Centro svolge le seguenti attività:

a. ricerca, in particolare attraverso iniziative scientifiche, indagini e pubblicazioni sia individuali che collettive del personale affiliato al Centro, anche in collaborazione con soggetti esterni che abbiano competenza specifica nel settore;

b. redazione di pareri e attività di consulenza nei settori di competenza del Centro, anche su richiesta di soggetti pubblici e privati;

c. didattica, in particolare attraverso l’organizzazione di iniziative rivolte agli studenti e ai dottorandi di ricerca, l’istituzione di moduli didattici dedicati allo studio dei fenomeni di “macrocriminalità” ed agli strumenti giuridici di contrasto agli stessi, nonché attraverso l’avvio di percorsi di studio pre- e post- laurea tesi alla formazione di specialisti del settore;

d. iniziative di formazione rivolte a professionisti (anche nell’ottica della formazione continua) e più in generale alla società civile.

 

  • Art. 3 - Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre delle seguenti risorse:

a) entrate proprie, ai sensi della normativa vigente;

b) assegnazioni sul bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale;

c) ogni altro fondo specificamente destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività del Centro.

 

  • Art. 4 - Risorse umane

1. Il Centro svolge le proprie attività prevalentemente con il personale che aderisce al Centro e per gli aspetti che riguardano la gestione amministrativo-contabile e tecnico informatica con il personale del Dipartimento ai sensi dell’art.6 comma 1.

 

  • Art. 5 - Adesioni

1. I professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici nonché gli assegnisti di ricerca e i dottorandi afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza nonché ad altri Dipartimenti dell’Ateneo interessati possono chiedere di aderire al centro. Individui ed enti esterni all’Ateneo, con competenza specifica nel settore di attività del Centro, potranno chiedere di essere affiliati allo stesso.

2. Le suddette richieste sono trasmesse per posta elettronica al Direttore del Centro, che le sottopone all’accettazione del Consiglio direttivo, nella prima seduta utile. L’accettazione o la mancata accettazione, adeguatamente motivate, sono comunicate ai richiedenti per posta elettronica.

3. Il Laboratorio di studi interdisciplinari sulla mafia e le altre forme di criminalità organizzata (MaCrO), istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza, costituisce un’articolazione del Centro Macrocrimes, nel contesto del quale proseguirà le sue attività. Il personale aderente o affiliato a MaCrO potrà organizzarsi in ulteriori articolazioni o gruppi di ricerca specifici con l’approvazione del Consiglio direttivo.

 

  • Art. 6 - Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale

1. La gestione amministrativo-contabile e patrimoniale del Centro è di competenza del Dipartimento di Giurisprudenza.

2. È opportuno garantire l’utilizzo condiviso delle attrezzature scientifiche di interesse comune, in particolare per le strumentazioni eventualmente acquisite con dotazione/contributi di Ateneo.

3. Il consegnatario dei locali utilizzati dal Centro per lo svolgimento delle proprie attività è il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, salva la nomina espressa di un subconsegnatario.

4. In caso di chiusura del Centro, i beni e i locali restano assegnati al Dipartimento che ne cura la gestione.

 

  • Art. 7 - Organi

1. Gli organi del Centro sono:

a) il Consiglio direttivo;

b) il Direttore;

c) il Direttore vicario;

d) il Comitato scientifico.

 

  • Art. 8 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da sette componenti. Sono membri di diritto:

a) il Direttore pro tempore del Dipartimento di Giurisprudenza;

b) il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza attivato presso il Dipartimento. In caso di più Corsi di Laurea Magistrale, la scelta è compiuta dal Consiglio di Dipartimento preferibilmente in base alla coerenza del settore scientifico-disciplinare di appartenenza con gli ambiti tematici del Centro;

c) il Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali.

Sono membri designati dal Consiglio di Dipartimento:

d) un/a esponente del Laboratorio MaCrO;

e) tre esponenti, designati fra i professori e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento.

La designazione è effettuata avendo riguardo, fra l’altro, all’esigenza che il Consiglio sia rappresentativo di tutte le componenti scientifiche attive nell’ambito del Centro.

2. Il Consiglio direttivo è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e dura in carica tre anni rinnovabili

3. Nel caso in cui uno dei suoi componenti cessi dall’incarico per una qualunque causa, si procede al rinnovo entro trenta giorni; nelle more della ricostituzione dell’organo collegiale, non è pregiudicata la validità della sua composizione. Il mandato del componente rinnovato decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

 

  • Art. 9 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento delle attività del Centro.

2. In particolare:

a) elegge il Direttore e il Direttore vicario;

b) approva le richieste di adesione al Centro;

c) approva, su proposta del Direttore, la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, nel caso di assegnazione di fondi per iniziative/interventi specifici;

d) approva annualmente, su proposta del Direttore, il programma di massima delle attività del Centro.

 

  • Art. 10 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. La convocazione delle sedute del Consiglio direttivo è inviata dal Direttore del Centro a tutti i componenti dell’organo almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta tramite posta
elettronica.

2. La convocazione contiene l’indicazione della data, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza. La riunione si potrà svolgere anche interamente con modalità telematica. Il Direttore può invitare soggetti diversi dai componenti dell’organo a partecipare alla riunione, senza diritto di voto.

3. Per la validità delle deliberazioni si applica l’articolo 54 dello Statuto dell’Università.

4. I verbali delle sedute riportano:

a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;

b) l’indicazione dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati;

c) l’indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

d) la dichiarazione sulla valida costituzione dell’organo; e) l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;

f) la dichiarazione relativa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno;

g) i fatti avvenuti durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti.

5. I verbali delle sedute, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, sono trasmessi per posta elettronica al Consiglio direttivo.

6. Le convocazioni e i verbali delle sedute devono essere trasmessi per posta elettronica al Direttore del Dipartimento gestore; il segretario o il manager amministrativo del Dipartimento provvederà a inserirli all’interno del sistema di gestione documentale in uso presso l’Università.

 

  • Art. 11 - Nomina del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra i membri diversi da quelli di diritto.

2. È nominato con decreto del Direttore del Dipartimento gestore.

3. Le elezioni si svolgono nella prima seduta del Consiglio direttivo, che deve essere convocata dal Decano del Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data di nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo decide se la votazione avviene a scrutinio palese o segreto, previa presentazione di candidature, nel rispetto del principio del terzo di genere. La votazione è valida con la partecipazione di almeno quattro componenti. Il verbale della seduta deve indicare le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e deve essere trasmesso al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Lo svolgimento della procedura elettorale è supportato dal Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza.

4. Il mandato del Direttore termina allo scadere del Consiglio direttivo. Il Direttore è rieleggibile. Nel caso in cui il Direttore cessi dall’incarico per una qualunque causa, si procede al suo rinnovo entro 30 giorni. Il mandato del nuovo Direttore decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

 

  • Art. 12 - Compiti del Direttore

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Centro ed ha compiti propositivi;

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta scritta;

c) designa il segretario verbalizzante, individuato in seno al Consiglio direttivo;

d) propone la relazione contenente la rendicontazione annuale nonché l’indicazione dei risultati conseguiti nel corso dell’anno; la relazione sarà sottoposta all’approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nel caso di assegnazione di fondi per iniziative/interventi specifici;

e) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo.

 

  • Art. 13 - Nomina del Direttore vicario

1. Il Direttore vicario è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

2. Per le modalità di elezione e la durata del mandato si osservano le norme dell’art. 11.

 

  • Art. 14 - Compiti del Direttore vicario

1. Il Direttore vicario svolge le seguenti funzioni:

a) Sostituisce il Direttore in caso di sua assenza o impedimento;

b) Per delega del Direttore è preposto alla cura di specifici settori di attività, nell’ambito degli scopi del Centro fissati dall’art. 2.

 

  • Art. 15 - Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore del Centro, dal Direttore vicario nonché da 6 membri esterni. Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza assoluta, elevare il numero dei componenti esterni fino a un massimo di 16.

2. Il Comitato scientifico ha funzioni propositive e consultive rispetto alle attività del centro, esprime pareri sulle iniziative proposte e realizzate e contribuisce ad assicurare la qualità scientifica delle sue attività.

3. I membri del Comitato scientifico sono studiosi ed esperti di consolidata esperienza nel settore del contrasto alla macrocriminalità, anche esterni all’Ateneo; essi vengono designati dal Direttore con l’approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio direttivo. Restano in carica tre anni rinnovabili consecutivamente una sola volta.

4. Il Comitato scientifico si riunisce, anche in via telematica, almeno una volta l’anno. La convocazione delle sedute del Comitato è inviata a tutti i componenti dell’organo dal Direttore del Centro a tutti i componenti dell’organo almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta tramite posta elettronica.

5. Le riunioni del Comitato scientifico sono presiedute dal Direttore del Centro o dal Direttore vicario.

6. Si applicano per il resto le disposizioni di cui all’art. 10 del presente Statuto.

7. L’incarico di componente del Comitato non comporta diritto a compenso.

 

  • Art. 16 - Modifica del Centro

1. Ogni proposta di modifica del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo e viene approvata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza; deve contenere la bozza del testo di Statuto modificato.

2. I Centri sono modificati con Decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato accademico, e approvazione del Consiglio di amministrazione.

 

  • Art. 17 - Chiusura del Centro

1. La proposta di chiusura del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo o dai Consigli di Dipartimento interessati.

2. Il Centro è chiuso con decreto del Rettore previo parere favorevole del Senato accademico e approvazione del Consiglio di amministrazione.

3. La proposta di chiusura può essere presentata direttamente dal Senato accademico e in tal caso il
Centro è chiuso con decreto del Rettore previa approvazione del Consiglio di amministrazione.

4. La proposta di chiusura può altresì essere presentata direttamente dal Consiglio di amministrazione e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato accademico.

 

  • Art. 18 - Relazione sulle attività dei Centri

1. Il Direttore del Centro cui sono stati assegnati fondi per iniziative o interventi specifici, entro il mese di settembre di ogni anno, predispone una relazione contenente la rendicontazione dei suddetti fondi. Tale relazione deve essere approvata dal Consiglio direttivo e trasmessa per posta elettronica al Rettore che, per il tramite dell’ufficio competente, provvederà a sottoporla all’approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

 

  • Art. 19 - Entrata in vigore dello Statuto e attivazione del Centro

1. Il presente Statuto entra in vigore nella data indicata nel decreto rettorale di istituzione del Centro.

2. L’attivazione del Centro decorre dalla data di nomina dei relativi organi.


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